lunedì 24 gennaio 2011

IL PORTO DI COLTELLO











La maggior parte degli esperti (di armi e di legge) ritiene che la nostra legislazione in fatto di armi sia poco chiara e soggetta ad interpretazione; anche le norme che riguardano i coltelli, dopo l'abrogazione dell'articolo del TULPS che consentiva di portare i cosiddetti "temperini", non fanno eccezione. Intanto bisogna distinguere tra porto e trasporto. Il porto implica l'immediata disponibilità del coltello (ad esempio se lo metto in tasca), il trasporto invece avviene quando il coltello è all'interno della sua scatola, incartato e ben chiuso, e non può pertanto essere utilizzato tempestivamente.
La legge proibisce il porto di coltelli considerati armi proprie (ovvero destinati all'offesa) come pugnali, stiletti, mollette, balisong e push-dagger (questa tipologia di lama va anche denunciata). Consente invece il porto di coltello (del tipo non proibito) solo per "giustificato motivo"(esempio: vado a pesca, sono vestito da pescatore con stivali, guadino e canna, posso portare alla cintura un coltello, a lama fissa o a serramanico: anche se vado poi al bar a fare colazione; altro esempio: vado al campeggio con tenda, zaino e borraccia allora posso avere con me un coltello. Attenzione però il giustificato motivo viene meno se invece di stare in montagna mi trovo-anche se vestito da trekker- ad una manifestazione di metalmeccani!). Fare molta attenzione ai coltelli pieghevoli (detti anche a serramanico) con sistema di blocco della lama: un qualche magistrato li ha considerati "armi proprie" (in teoria anche un Opinel è del tipo proibito).
Conclusioni: se avete con voi un coltello del genere consentito dalla legge fate in modo di avere una valida motivazione! (Il coltello della foto è un Boker che riproduce un coltello survival dell'US AIR FORCE; lo trovate da Agricola Gioiese).

1 commento:

ANTONIO DE CARIA ha detto...

href="http://www.agrariagioiese.it/
ottimi coltelli